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Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini
stranieri di ceppo italiano
"Si è avuto modo di rilevare
come pervengano sempre più numerose richieste di chiarimenti circa le modalità
che debbono essere adottate al fine di definire la situazione di cittadinanza
di persone provenienti da Paesi esteri (in particolare modo dall'Argentina ma
anche dal Brasile o dagli Stati Uniti) e munite di passaporto straniero, le
quali rivendicano la titolarità dello status civitatis italiana.
Come è noto, infatti, in virtù della contemporanea operatività del
combinato disposto dagli art. 1 e 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e
delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri
d'antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente
Americano, l'Australia, ecc.) attributivi iure soli dello status civitatis, la
prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione (Argentina, Brasile,
Uraguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre
cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della
cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello
Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in
cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza
naturalizzandosi straniero.
Nel contempo, anche i soggetti nati in uno Stato estero il quale attribuisce
la cittadinanza iure soli e riconosciuti da padre cittadino o la cui paternità
sia stata dichiarata giudizialmente risultano versare nella medesima
situazione di doppia cittadinanza.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e
quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della
cittadinanza italiana.
Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di
antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1º gennaio 1948 in quanto,
a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della
sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte costituzionale, cittadini
italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana
all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità
sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue che pure i discendenti
di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi
cittadini italiani iure sanguinis in derivazione esterna purché nati dopo il
1º gennaio 1948, data di entrata in vigore nella Costituzione repubblicana.
Si fa, tuttavia, presente che il riconoscimento del possesso dello status
civitatis italiano all'anzidetta categoria di persone deve essere subordinato
al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di
alcune essenziali circostanze.
A) Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Innanzitutto occorre chiarire che, dovendo l'eventuale possesso dello status
civitatis italiano essere certificato dal sindaco del Comune italiano di
residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli
interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della
popolazione residente in un Comune italiano.
Peraltro, l'iscrizione anagrafica
di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le
modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente
degli stranieri [2] e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento
degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia.
Si soggiunge, altresì, che
qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse
possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione
residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del DPR 30 maggio 1989, n. 223
[3], la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis
italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla rappresentanza
consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora
abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
B) Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 della legge
13 giugno 1912, n. 555 dovranno essere indirizzate al sindaco del Comune
italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui
circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano.
Le stesse dovranno essere corredate della seguente documentazione:
1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero
rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2) atti di nascita; muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi
discendenti in linea retta, compreso quella della persona rivendicante il
possesso della cittadinanza italiana;
3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di
traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello
dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza
italiana;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di
emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che
l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza
dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente
dell'interessato;
6) certificato rilasciato dalla
competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in
linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza
italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13
giugno 1912, n. 555;
7) certificato di residenza.
Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta
legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in
Italia da autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le
disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da
autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed
opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla
legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
I medesimi documenti dovranno
essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli
stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.
Si fa, ancora, presente che, allo
scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio - da parte dei
soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana - della facoltà
di rinunziarvi ex art. 7 della richiamata legge n. 555/1912 si rende
necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il Comune italiano
d'origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero ovvero
presso il Comune di Roma e, dall'altro lato, contattare direttamente tutte le
Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove
gli individui in questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare
opportunamente il Ministero degli affari esteri –
Direzione generale
dell'emigrazione e degli affari sociali - Ufficio VIII perché interpelli i
dipendenti uffici consolari interessati.
I signori sindaci, verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata
dagli istanti a vedersi attribuita iure sanguinis la cittadinanza italiana,
disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti
riconosciuti nostri connazionali e potranno procedere al rilascio
dell'apposita certificazione di cittadinanza nonché degli altri conseguenti
incombenti di competenza.
I signori sindaci vorranno, infine, dare comunicazione delle determinazioni
assunte alle SS.LL., alle locali Autorità di p.s. ed a questo Ministero.
Nel caso in cui, invece, insorgessero dubbi circa l'effettiva situazione di
cittadinanza dei richiedenti il nostro status civitatis i signori sindaci sono
pregati di interpellare questo Ministero trasmettendo il relativo carteggio''.
NOTE: [1] La circolare è stata
emanata prima della "nuova" legge sulla cittadinanza 7 febbraio
1992, n. 91, entrata in vigore il 16 agosto 1992.
Essa può ancora trovare
applicazione, per gli aspetti di procedimento, per le situazioni regolate
dalla precedente legislazione.
La nuova legge prevede che
(art. 4) lo straniero o l'apolide di cui il padre, la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado (= nonni) siano stati cittadini
italiani per (= alla) nascita possa ottenere la cittadinanza italiana
-
prestando effettivo servizio
militare, previa dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza
italiana,
-
assumendo pubblico impiego
alle dipendenze dello Stato (possibilità per i cittadini di stati membri
dell'Unione europea, per funzioni comunque non dirigenziali o di elevato
contenuto professionale),
-
se al compimento dei 18 anni
di età abbia la residenza legale in Italia da almeno due anni e dichiari
di voler acquistare la cittadinanza italiana (prima del compimento del 19°
anno), oppure (art. 9) che la cittadinanza possa essere concessa dal
Presidente della Repubblica allo straniero il cui padre, madre, ascendenti
in linea retta di secondo grado (nonni) siano stati cittadini italiani per
(= alla) nascita, quando abbia almeno 3 anni di residenza legale in
Italia. Si considerano legalmente residenti in Italia gli stranieri che
abbiano soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme
in materia d'ingresso e di soggiorno e da quelle di iscrizione anagrafica,
quest'ultima richiedibile quando sussista la dimora abituale in un
determinato comune (art. 1, comma 2 DPR 12 ottobre 1993, n. 572
[2] Il permesso di soggiorno va richiesto alla questura del luogo di
abitazione entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.
[3] Deve sussistere la condizione di dimora abituale, da accertarsi anche
attraverso la polizia municipale.
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